STATUTO CESPIA ETS

ENTE CESPIA ETS”

STATUTO

ART. 1 – Sede e durata

  1. L’Associazione “Ente Cespia ETS” ha sede legale in Roma (RM), all’indirizzo di viale Giulio Cesare, n. 71. L’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l’obbligo di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.
  2. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Oggetto e Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nel perseguimento degli scopi sociali.
  2. L’Associazione intende promuovere la cultura, l’etica ed il metodo scientifico quali valori fondanti e basilari dell’attività professionale, di impresa e artistica, anche in un’ottica di promozione della cultura della legalità.
  3. Nel perseguimento dei suoi scopi l’Associazione organizza e gestisce attività culturali, anche con specifiche finalità educative e formative, quali convegni, giornate di studio, eventi, premi, pubblicazioni, incontri, seminari, corsi, conferenze, mostre, attività di spettacolo ed ogni altra iniziativa rivolta alla crescita culturale e della sensibilità etica per il miglioramento delle capacità professionali, imprenditoriali e artistiche dei suoi Soci e di coloro che condividono le finalità sociali dell’ente.
  4. L’Associazione può far parte di altre associazioni o aderire ad enti che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

ART. 3 – Soci

  1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali assumendo la qualifica di Soci.
  2. I Soci possono essere persone fisiche o giuridiche e si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.
  3. I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Ordinari sono coloro la cui domanda di far parte dell’Associazione è accettata. I Soci Sostenitori sono coloro che si impegnano, su invito dell’Associazione, a sostenere con il loro contributo economico o professionale l’attività dell’Associazione. I Soci Onorari sono coloro che, per meriti illustri o per fama, su invito dell’Associazione accettano la qualifica di Socio Onorario.
  4. La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

ART. 4 – Adesione all’Associazione

  1. La domanda di ammissione all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell’Associazione o inviata per posta alla sede dell’Associazione, debitamente compilata su modulo predisposto dall’Associazione e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.
  2. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed impiegati per le sole finalità perseguite dall’Associazione, previo consenso scritto del Socio.
  3. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. L’eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

ART. 5 – Diritti dei Soci

  1. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di elettorato attivo, sono eleggibili alle cariche sociali e hanno diritto di voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.
  2. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell’Associazione e, nei modi previsti per l’approvazione del rendiconto, hanno diritto di accesso alle delibere ed ai rendiconti dell’Associazione.

ART. 6 – Doveri dei Soci  

  1. I Soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
  2. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
  3. L’espulsione è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione il Socio può proporre ricorso al giudice ordinario.
  4. I Soci corrispondono annualmente la quota associativa  alla scadenza stabilita. L’omesso versamento di due annualità della quota associativa comporta la decadenza dalla qualità di Socio che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
  5. La quota associativa e gli eventuali contributi associativi straordinari versati dai Soci, come stabiliti dall’Assemblea che ne determina anche l’ammontare, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.
  6. L’Associazione si avvale dell’attività prestata in forma gratuita dai propri Soci, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

ART. 7 – Recesso

  1. Il Socio può recedere dall’Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta consegnata al Segretario o inviata per posta alla sede dell’Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

ART. 8 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, sussistendone gli obblighi di legge, l’organo di controllo contabile o il revisore legale dei conti.
  2. Tutte le cariche sociali durano tre anni e sono assunte ed assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini di svolgimento della funzione e salve le retribuzioni professionali consentite dalla legge per gli organi di controllo e revisione contabile. E’ ammessa la rielezione consecutiva nella medesima carica per non più di due volte.

ART. 9 – Assemblea 

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto.
  2. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente mediante avviso scritto pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e con contestuale pubblicazione dell’avviso sul sito internet ufficiale dell’associazione e contenente la sede, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata, con le medesime modalità, a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
  6. L’Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze:
    1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dei quali un numero pari ad un terzo, arrotondato all’unità superiore, è costituito da Soci Fondatori;
    2. approva in via definitiva il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio se previsto dalla legge, ed il conto preventivo;
    3. delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci da apportare allo Statuto;
    4. determina l’ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari a carico dei Soci;
    5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    6. approva il Regolamento dell’Associazione e i suoi emendamenti;
    7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    9. approva le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
    10. nomina e revoca l’organo di controllo contabile o il revisore legale dei conti;
    11. delibera sugli altri oggetti attribuiti inderogabilmente dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Validità delle Assemblee

  1. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può essere effettuata anche contestualmente alla prima convocazione e per il medesimo giorno ma con orario differente, la validità prescinde dal numero dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, effettuata con le medesimi modalità della convocazione dell’assemblea ordinaria, la validità prescinde dal numero dei presenti.
  3. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo nella sede.
  4. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari, stabilito ed eletto dall’Assemblea dei Soci, da 3 fino a 7 membri, e dura in carica tre anni. Elegge nel suo seno, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  3. La convocazione contenente l’ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.
  4. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell’Associazione.
  5. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione, approva il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio se richiesto dalla legge, ed il conto preventivo annuali che devono essere sottoposti all’approvazione definitiva dell’Assemblea, attua le linee generali programmatiche delle attività approvate dall’Assemblea, delibera in via preventiva su tutti gli atti straordinaria amministrazione e su quelli di ordinaria amministrazione che devono essere demandati all’approvazione definitiva dell’Assemblea, delibera in ordine all’accettazione delle domande di ammissione dei Soci Ordinari e all’attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore e Onorario, decide in ordine ad eventuali controversie che possano insorgere fra l’Associazione ed i Soci.
  6. Il Consiglio Direttivo cura e conserva: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, i recapiti di posta elettronica e telefonici.

ART. 12 – Presidente

  1. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo tra i consiglieri che ne fanno parte.
  2. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività dell’Associazione e ne è responsabile. Ha l’obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.
  4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un consigliere. 

ART. 13 – Segretario

  1. Il Segretario, eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo, cura l’aggiornamento dei libri generali dell’Associazione tenuti e conservati dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 – Tesoriere 

  1. Il Tesoriere viene eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere provvede, per il Consiglio Direttivo, alla regolare tenuta dei libri contabili dell’Associazione; rimette ad ogni Socio l’estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell’Associazione di cui tiene la documentazione dovuta per legge; cura la redazione del bilancio o il rendiconto economico e finanziario ed il conto preventivo da sottoporre, ove istituiti, all’organo di controllo o al revisore legale dei conti e la relazione annuale a fini fiscali secondo la normativa vigente.

ART. 15 – Organo di controllo contabile. Revisore legale dei conti 

  1. L’organo di controllo contabile o il revisore legale dei conti vengono nominati dall’Assemblea dei Soci non appena si verifichino le condizioni obbligatorie stabilite dalla legge.
  2. L’organo di controllo contabile o il revisore legale dei conti agiscono con le funzioni, i compiti, i doveri e le prerogative loro attribuite dalla normativa in materia di Terzo Settore per le associazioni non riconosciute.
  3. In ogni caso l’Assemblea, anche in assenza di obblighi di legge, può attribuire ad un Socio la qualifica di organo di controllo per l’esame dei conti preventivi e dei rendiconti consuntivi, o del bilancio se previsto dalla legge, della contabilità e della relativa documentazione, nonché delle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie poste in essere dall’Associazione.

ART. 16 – Risorse economiche

  1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da quote e contributi ordinari e straordinari degli associati, da sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni, da eredità, donazioni e legati, da altri proventi o entrate compatibili con la normativa in materia.
  2. L’Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.
  3. Le attività svolte dall’Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, o entrate comunque denominate, derivanti da attività comunque funzionali al perseguimento degli scopi sociali, devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell’attività’ statutaria.
  4. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale.

ART. 17 – Rendiconto economico e finanziario e conto preventivo

  1. Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, e il rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico e finanziario ed il conto preventivo sono predisposti a cura del Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e, se istituiti, con il visto dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, secondo le procedure previste dalla legge in materia di Terzo Settore per le associazioni non riconosciute, depositati e consultabili presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
  3. Il rendiconto consuntivo economico e finanziario ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo  è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell’Associazione con delibera dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.